Iscrizione Rinnovo ordinaria categoria 9
Documenti da allegare per la presentazione delle istanze di iscrizione in categoria 9
Art. 12 e art. 19, c. 1 DM 28 aprile 1998, n. 406
- Categoria 9: bonifica di siti.
Documenti correlati: art. 17 D.Lgs 22/97 DM 25 ottobre 1999, n. 471
Validità dell’iscrizione: 5 anni
1) Istanza di iscrizione/rinnovo (in bollo)
E’ necessario compilare il modulo in tutte le sue parti indicando, oltre ai dati del titolare/legale rappresentante, dell’impresa e della categoria e classe oggetto dell’istanza, anche il/i nominativo/i del Responsabile/i Tecnico/i nominato/i (come previsto all’art. 10, c. 4 del DM 406/98). Lo stesso dovrà poi essere firmato dal titolare/legale rappresentante che dovrà allegare la fotocopia semplice del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
2) Documenti per i legali rappresentanti (art.
10, c. 2 del DM 406/98)
Intercalare P: Deve essere compilato da ciascun legale rappresentante allegando fotocopia semplice del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Requisiti morali: per la dimostrazione dei requisiti c.d. morali è possibile presentare apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/00, n. 445; in alternativa la Segreteria provvederà a richiedere un certificato del casellario giudiziale.
3) Documenti per il Responsabile Tecnico
Intercalare RT: E’ il modulo con il quale il/i
Responsabile/i Tecnico/i accetta/no formalmente l’incarico
ricevuto dall’impresa (allegando fotocopia semplice del
proprio documento di riconoscimento in corso di validità).
Con questo modello ciascun soggetto dimostra inoltre i
requisiti richiesti dal Comitato Nazionale attraverso la
sottoscrizione di apposite dichiarazioni rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 28/12/00, n. 445. Dichiarazione
congiunta: Il Comitato Nazionale, con circolare del 30 maggio
1994, ha chiarito che “il responsabile tecnico può ricoprire
contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese… stante
una
dichiarazione congiunta dello stesso e del legale
rappresentante dell’impresa in cui si specifichi che
l’attività da espletare risulta essere compatibile con
l’impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte dal
responsabile tecnico che, pertanto, dovranno essere, dallo
stesso, adeguatamente rappresentate”.
Requisiti morali: Anche il responsabile tecnico deve
possedere i requisiti previsti dall’art. 10, c. 2, lett. e),
f), h) e l) del DM 406/98 presentando apposita dichiarazione
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/00, n. 445;
in alternativa la Segreteria provvederà a richiedere un
certificato del casellario giudiziale.
(1) Per le imprese già operanti alla data del 17 settembre
2005 si veda anche la parte relativa al PERIODO TRANSITORIO.
- Documenti correlati:
deliberazione del 12 dicembre 2001
deliberazione prot. 01/CN/ALBO del 31 maggio 2005
deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999
circolare n. 1650 del 28/10/2005
4) Documenti per le attrezzature
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (foglio
notizie “attrezzature”) resa congiuntamente dal legale
rappresentante e dal responsabile tecnico, con la quale si
attestano le attrezzature a disposizione per effettuare gli
interventi di bonifica, il valore d’acquisto, la
disponibilità in capo all’impresa (2) (3) e
lo stato di conservazione delle stesse.
L’allegato “A” alla deliberazione del 12 dicembre 2001
riporta un elenco, meramente esemplificativo e non esaustivo,
di attrezzature ritenute idonee per l’esecuzione degli
interventi di bonifica e il cui valore deve essere almeno
pari a quello fissato per la classe nella quale si richiede
l’iscrizione.
Nel caso in cui l’impresa dimostri l’idoneità tecnica
mediante la disponibilità di attrezzature non ricompresse
nell’elenco, deve presentare una relazione, a firma del
legale rappresentante e del responsabile tecnico, dalla quale
risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli
specifici interventi di bonifica che intende eseguire.
(2) come chiarito dal Comitato Nazionale
all’art. 1, c. 2 della deliberazione prot. 01/CN/ALBO del 31
maggio 2005, si
intendono nella piena ed esclusiva disponibilità dell’impresa
le attrezzature di proprietà, in usufrutto, acquistate
con
patto di riservato dominio o prese in leasing.
(3) con la deliberazione prot. 02/CN/ALBO
del 28/07/2006 il Comitato Nazionale ha stabilito che la
piena ed esclusiva
disponibilità delle attrezzature minime può essere dimostrata
anche mediante contratto di locazione (all’art. 2 sono
elencati i requisiti che tali contratti devono
rispettare)
5) Interventi di bonifica già eseguiti
Limitatamente alle classi A, B e C, l’impresa deve dimostrare
di aver eseguito entro il termine dei 7 anni che precedono la
domanda d’iscrizione interventi di bonifica dei siti o di
aver partecipato ad operazioni parziali che hanno concorso ad
un intervento complessivo di bonifica, secondo i criteri di
cui
all’allegato “B” della deliberazione del 12 dicembre
2001.
L’esecuzione degli interventi di bonifica è documentata da
copia autentica in bollo dei certificati di regolare
esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla
stazione appaltante; tali documenti devono contenere una
dichiarazione di questi ultimi con la quale viene attestato
che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati
regolarmente e con buon esito. Se tali interventi hanno dato
luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve
essere indicato l’esito.
6) Personale tecnico
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (foglio notizie “personale tecnico”)con la quale il legale rappresentante attesta la disponibilità del personale tecnico richiesto dall’allegato “C” della deliberazione del 12 dicembre 2001.
Documenti correlati:
7) Dimostrazione della capacità finanziaria
L’impresa interessata deve dimostrare di disporre degli
importi riportati, per ciascuna classe di iscrizione,
nell’allegato “D” alla deliberazione del 12 dicembre
2001.
A titolo esemplificativo si suggeriscono le seguenti
modalità:
- Dichiarazione di un istituto di credito o Società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,00 che attesti l’apertura di un credito in conto corrente, castelletto anticipi in conto corrente su ricevute bancarie ecc… oppure
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/00 n.445 relativamente al volume d’affari, desumibile dalla dichiarazione annuale IVA dell’ultimo esercizio chiuso oppure
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/00 n.445 dei ricavi derivanti da vendite di beni e prestazioni di servizi relativi all’ultimo esercizio chiuso
- una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR 28/12/00, n.445 concernente la cifra
di affari, globale e distinta per lavori, dell’impresa, per
gli ultimi cinque esercizi.
8) Diritti di segreteria
PERIODO TRANSITORIO
Come precisato
dalla
circolare prot. 1451/ALBO/PRES del 28 settembre 2005, le
imprese già operanti alla data del 17 settembre 2005 devono,
per poter proseguire senza interruzioni la loro attività,
presentare domanda di iscrizione entro 60 giorni dal 17
settembre 2005, e perciò entro il 16 novembre 2005.
La deliberazione prot. 01/CN/ALBO del 31 maggio 2005,
all’art. 2, comma 3, ha precisato che le imprese dimostrano
di essere in attività alla data del 17 settembre
2005:
a) per gli interventi di bonifica
già eseguiti, mediante la presentazione di copia autentica
dei certificati di regolare esecuzione o di collaudo
contenenti una dichiarazione del committente o della stazione
appaltante con la quale viene attestato che gli interventi
eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito.
Se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede
arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato
l’esito.
b) per gli interventi di bonifica in
corso, mediante la presentazione di copia autentica delle
autorizzazioni previste dal decreto del Ministro
dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
Al riguardo il Comitato Nazionale ha ulteriormente precisato
che le imprese debbono comprovare l’avvenuta esecuzione, o lo
svolgimento in corso, di almeno un intervento di bonifica nel
periodo 1 gennaio 2005 – 17 settembre 2005. In alternativa, è
ritenuta sufficiente la presentazione di almeno tre
interventi di bonifica eseguiti, o in corso di esecuzione,
nel periodo
1 gennaio 2000 – 17 settembre 2005.
(Circolare n. 1650 del 28/10/2005) Inoltre, l’incarico di
Responsabile Tecnico delle imprese che presentano domanda di
iscrizione nelle classi D e E può essere assunto dal legale
rappresentante anche in assenza dei requisiti minimi
previsti. In tal caso le imprese interessate hanno l’obbligo
di soddisfare tali requisiti
entro 5 anni dalla data d’iscrizione. (art. 2, comma 2 della
deliberazione prot. 01/CN/ALBO del
31 maggio 2005)






Fatti riconoscere