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Iscrizione Rinnovo ordinaria categoria 9

Documenti da allegare per la presentazione delle istanze di iscrizione in categoria 9

Art. 12 e art. 19, c. 1 DM 28 aprile 1998, n. 406

- Categoria 9: bonifica di siti.

Documenti correlati: art. 17 D.Lgs 22/97 DM 25 ottobre 1999, n. 471

Validità dell’iscrizione: 5 anni

1) Istanza di iscrizione/rinnovo (in bollo)

E’ necessario compilare il modulo in tutte le sue parti indicando, oltre ai dati del titolare/legale rappresentante, dell’impresa e della categoria e classe oggetto dell’istanza, anche il/i nominativo/i del Responsabile/i Tecnico/i nominato/i (come previsto all’art. 10, c. 4 del DM 406/98). Lo stesso dovrà poi essere firmato dal titolare/legale rappresentante che dovrà allegare la fotocopia semplice del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.


2) Documenti per i legali rappresentanti (art. 10, c. 2 del DM 406/98)

Intercalare P: Deve essere compilato da ciascun legale rappresentante allegando fotocopia semplice del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Requisiti morali: per la dimostrazione dei requisiti c.d. morali è possibile presentare apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/00, n. 445; in alternativa la Segreteria provvederà a richiedere un certificato del casellario giudiziale.

3) Documenti per il Responsabile Tecnico

Intercalare RT: E’ il modulo con il quale il/i Responsabile/i Tecnico/i accetta/no formalmente l’incarico ricevuto dall’impresa (allegando fotocopia semplice del proprio documento di riconoscimento in corso di validità). Con questo modello ciascun soggetto dimostra inoltre i requisiti richiesti dal Comitato Nazionale attraverso la sottoscrizione di apposite dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/00, n. 445. Dichiarazione congiunta: Il Comitato Nazionale, con circolare del 30 maggio 1994, ha chiarito che “il responsabile tecnico può ricoprire contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese… stante una dichiarazione congiunta dello stesso e del legale rappresentante dell’impresa in cui si specifichi che l’attività da espletare risulta essere compatibile con l’impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte dal responsabile tecnico che, pertanto, dovranno essere, dallo stesso, adeguatamente rappresentate”.

Requisiti morali: Anche il responsabile tecnico deve possedere i requisiti previsti dall’art. 10, c. 2, lett. e), f), h) e l) del DM 406/98 presentando apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/00, n. 445; in alternativa la Segreteria provvederà a richiedere un certificato del casellario giudiziale.
(1) Per le imprese già operanti alla data del 17 settembre 2005 si veda anche la parte relativa al PERIODO TRANSITORIO.

  • Documenti correlati:

deliberazione del 12 dicembre 2001

deliberazione prot. 01/CN/ALBO del 31 maggio 2005

deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999

circolare n. 1650 del 28/10/2005

4) Documenti per le attrezzature

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (foglio notizie “attrezzature”) resa congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico, con la quale si attestano le attrezzature a disposizione per effettuare gli interventi di bonifica, il valore d’acquisto, la disponibilità in capo all’impresa (2) (3) e lo stato di conservazione delle stesse.
L’allegato “A” alla deliberazione del 12 dicembre 2001 riporta un elenco, meramente esemplificativo e non esaustivo, di attrezzature ritenute idonee per l’esecuzione degli interventi di bonifica e il cui valore deve essere almeno pari a quello fissato per la classe nella quale si richiede l’iscrizione.
Nel caso in cui l’impresa dimostri l’idoneità tecnica mediante la disponibilità di attrezzature non ricompresse nell’elenco, deve presentare una relazione, a firma del legale rappresentante e del responsabile tecnico, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che intende eseguire.

(2) come chiarito dal Comitato Nazionale all’art. 1, c. 2 della deliberazione prot. 01/CN/ALBO del 31 maggio 2005, si
intendono nella piena ed esclusiva disponibilità dell’impresa le attrezzature di proprietà, in usufrutto, acquistate con
patto di riservato dominio o prese in leasing.
(3) con la deliberazione prot. 02/CN/ALBO del 28/07/2006 il Comitato Nazionale ha stabilito che la piena ed esclusiva
disponibilità delle attrezzature minime può essere dimostrata anche mediante contratto di locazione (all’art. 2 sono
elencati i requisiti che tali contratti devono rispettare)

5) Interventi di bonifica già eseguiti

Limitatamente alle classi A, B e C, l’impresa deve dimostrare di aver eseguito entro il termine dei 7 anni che precedono la domanda d’iscrizione interventi di bonifica dei siti o di aver partecipato ad operazioni parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di bonifica, secondo i criteri di cui all’allegato “B” della deliberazione del 12 dicembre 2001.
L’esecuzione degli interventi di bonifica è documentata da copia autentica in bollo dei certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante; tali documenti devono contenere una dichiarazione di questi ultimi con la quale viene attestato che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l’esito.

6) Personale tecnico

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (foglio notizie “personale tecnico”)con la quale il legale rappresentante attesta la disponibilità del personale tecnico richiesto dall’allegato “C” della deliberazione del 12 dicembre 2001.

Documenti correlati:


7) Dimostrazione della capacità finanziaria

L’impresa interessata deve dimostrare di disporre degli importi riportati, per ciascuna classe di iscrizione, nell’allegato “D” alla deliberazione del 12 dicembre 2001.
A titolo esemplificativo si suggeriscono le seguenti modalità:

  • Dichiarazione di un istituto di credito o Società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,00 che attesti l’apertura di un credito in conto corrente, castelletto anticipi in conto corrente su ricevute bancarie ecc… oppure
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/00 n.445 relativamente al volume d’affari, desumibile dalla dichiarazione annuale IVA dell’ultimo esercizio chiuso oppure
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/00 n.445 dei ricavi derivanti da vendite di beni e prestazioni di servizi relativi all’ultimo esercizio chiuso
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/00, n.445 concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell’impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

8) Diritti di segreteria

PERIODO TRANSITORIO
Come precisato dalla circolare prot. 1451/ALBO/PRES del 28 settembre 2005, le imprese già operanti alla data del 17 settembre 2005 devono, per poter proseguire senza interruzioni la loro attività, presentare domanda di iscrizione entro 60 giorni dal 17 settembre 2005, e perciò entro il 16 novembre 2005.
La deliberazione prot. 01/CN/ALBO del 31 maggio 2005, all’art. 2, comma 3, ha precisato che le imprese dimostrano di essere in attività alla data del 17 settembre 2005: 
     a) per gli interventi di bonifica già eseguiti, mediante la presentazione di copia autentica dei certificati di regolare esecuzione o di collaudo contenenti una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l’esito.
     b) per gli interventi di bonifica in corso, mediante la presentazione di copia autentica delle autorizzazioni previste dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
Al riguardo il Comitato Nazionale ha ulteriormente precisato che le imprese debbono comprovare l’avvenuta esecuzione, o lo svolgimento in corso, di almeno un intervento di bonifica nel periodo 1 gennaio 2005 – 17 settembre 2005. In alternativa, è ritenuta sufficiente la presentazione di almeno tre interventi di bonifica eseguiti, o in corso di esecuzione, nel periodo
1 gennaio 2000 – 17 settembre 2005. (Circolare n. 1650 del 28/10/2005) Inoltre, l’incarico di Responsabile Tecnico delle imprese che presentano domanda di iscrizione nelle classi D e E può essere assunto dal legale rappresentante anche in assenza dei requisiti minimi previsti. In tal caso le imprese interessate hanno l’obbligo di soddisfare tali requisiti
entro 5 anni dalla data d’iscrizione. (art. 2, comma 2 della deliberazione prot. 01/CN/ALBO del
31 maggio 2005)

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