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Albo Nazionale Gestori Ambientali

I soggetti tenuti all’iscrizione nell’Albo gestori Ambientali sono individuati dagli artt. 212, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006. Il testo completo del nuovo decreto ambientale (d.lgs. 152/2006) è reperibile al sito www.albogestoririfiuti.it
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 Decreto 20/6/2011 in vigore dal 23/9/2011 28/09/2011 10:20
Modalità e importi delle garanzie finanziarie per la CAT. 8
 Circolare n. 618 del 3/5/2011 13/05/2011 09:28
Iscrizione nella categoria – Disposizioni transitorie
 Circolare n. 472 del 25/03/2011 05/04/2011 11:55
Requisiti del responsabile tecnico categoria 8 (commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).
 Circolare n. 442 del 16/03/2011 05/04/2011 11:55
Garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei ...
 Circolare n. 432 del 15/03/2011 05/04/2011 11:53
Iscrizioni ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06.
 Delibera n° 3 del 14/03/2011 05/04/2011 11:50
Modifiche e integrazioni alla deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, recante: “Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio ...
 Circolare n. 240 del 09/02/2011 24/02/2011 17:13
Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205.
 Decreto legislativo del 03/12/2010 n.205 24/02/2011 17:10
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune ...
 Delibera n. 2 del 15/12/2010 24/02/2011 17:09
Deliberazione 15 dicembre 2010. Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.
 Delibera n. 3 del 22/12/2010 24/02/2011 17:09
Deliberazione 22 dicembre 2010. Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio ...
AVVISI

Si comunica alle imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che è disponibile un'area riservata
a loro dedicata al seguente indirizzo  
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx , per la consultazione della propria posizione. 

IMPRESE CANCELLATE DALL'ALBO PER MANCATO AGGIORNAMENTO DELL'ISCRIZIONE AL TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI

Con riferimento alle iscrizioni ai sensi dell’art. 212 c.8 (trasporto rifiuti propri) si informa che la Sezione Emilia-Romagna ha adottato in data 20/1/2012 il provvedimento di cancellazione delle imprese per mancato aggiornamento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), n. 8, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Conseguentemente si informa che il Comitato Nazionale ha adottato la Delibera n. 2 del 23 Gennaio 2012 (comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27/01/2012) relativa all'elenco ricognitivo dei provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali con i quali sono state disposte le cancellazioni delle imprese che non hanno aggiornato la propria iscrizione.

L’efficacia delle cancellazioni decorre dal 27/01/2012.

Per consultare l’elenco delle imprese cancellate in Emilia-Romagna, cliccare qua.

Per consultare la delibera del Comitato Nazionale, relativa all'elenco ricognitivo dei provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali con i quali sono state disposte le cancellazioni e i relativi elenchi delle imprese cancellate collegarsi al sito internet: http://www.albogestoririfiuti.it/CancellazioneCP.aspx

IL NUOVO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato sulla GU 10 dicembre 2010 n. 288) recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” è entrato in vigore il 25/12/2010 e ha modificato l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 portando diverse novità all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Queste novità coinvolgono sia il funzionamento dell’Albo sia le imprese iscritte. In attesa dell’emanazione del nuovo regolamento dell’Albo, il Comitato Nazionale sta adottando una serie di provvedimenti per garantire l’applicazione delle nuove norme in vigore. Si invitano pertanto le imprese iscritte a controllare periodicamente il sito nazionale www.albogestoririfiuti.it nella Sezione normativa e questo sito internet per la modulistica da utilizzare presso la Sezione Emilia-Romagna.

NOVITÀ IN CATEGORIA 1

L’iscrizione (o il rinnovo) nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie solo se l’impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi.
In questo caso, le imprese devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 che attesti la classe della quantità annua (in tonnellate) di rifiuti urbani pericolosi trattati (di cui all’art. 9 c.3 del Decreto 406/98), affinché possa essere definito l’ammontare di garanzia finanziaria ai sensi del D.M.8 ottobre 1996.
La garanzia finanziaria non viene quindi calcolata sulla base della classe di popolazione servita ma in base alla quantità dei soli rifiuti pericolosi trattati.
Riferimento: Circolare CN nr. 240 del 9/2/2011

CATEGORIE 2 E 3

Vista la normativa in vigore, il Comitato Nazionale ha ritenuto che non sia più possibile presentare domanda d’iscrizione o di rinnovo nelle categorie 2 e 3.
Le iscrizioni in essere rimangono valide fino alla scadenza. Le imprese iscritte attualmente in categoria 2 e 3 sono tenute alla presentazione delle variazioni.
In sede di domanda o di rinnovo, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nelle categorie 4 o 5 per i rifiuti speciali e in categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani individuati con i codici del capitolo 20.01 e 15 (precedentemente autorizzabili in cat. 2 e 3).
Riferimento: Circolare CN nr. 240 del 9/2/2011

GARANZIE FINANZIARIE

La prestazione di idonee garanzie finanziarie è dovuta per l'iscrizione all'Albo per: 

  • le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi,
  • l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi
  • le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto

Ne consegue che le garanzie finanziare non sono più dovute per l’iscrizione in categoria 4 e in categoria 1 limitatamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non pericolosi.
Per quanto riguarda la categoria 4, la Sezione Emilia-Romagna ha deliberato di non richiedere più le appendici alle garanzie finanziarie relative alle istanze di variazione delle autorizzazioni in corso di validità in categoria 4. La Sezione non accoglie più le appendici delle garanzie finanziarie in categoria 4. La appendici che vengono presentate dalle imprese senza che la Sezione le abbia richieste saranno restituite.
Riferimento: Circolare CN nr. 240 del 9/2/2011

CATEGORIE 4 E 5

Le imprese ed enti iscritti all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (cat.5) sono esonerati dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che la quantità complessiva di rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazione della classe per la quale sono iscritti. Le imprese iscritte in 4 e in 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli. Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella cat. 5 dovranno richiedere il passaggio alla classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della garanzia finanziaria.
Riferimento: Circolare CN nr. 240 del 9/2/2011

CATEGORIA 8 INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE

Il Comitato Nazionale ha adottato i criteri per l’iscrizione all’Albo in categoria 8, con deliberazione n. 2 del 15 Dicembre 2010.
La delibera entra in vigore ed è efficace dal 18/2/2011 (cioè dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo all’adozione della deliberazione nr. 1 del 19/1/2011).
La modulistica da presentare alla Sezione Emilia-Romagna è pubblicata su questo sito internet nella sezione “modulistica”.
Finché non entrerà in vigore uno specifico decreto con gli importi delle garanzie finanziarie per questa categoria, si applicano le modalità e gli importi previsti dal Decreto 8/10/1996 modificato dal Decreto 23/4/1997.
Riferimenti: deliberazione CN n. 2 del 15/12/2010, deliberazione CN n. 1 del 19/1/2011, art.212 c.10 del D.lgs.152/2006 modificato dal D.lgs. 205/2010.

NUOVA CATEGORIA: ESERCIZIO DEI TRASPORTI TRANSFRONTALIERI NEL TERRITORIO ITALIANO

Le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano sono tenute all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per poter effettuare tale attività.
Le imprese devono presentare domanda di iscrizione alla Sezione Regionale competente utilizzando il modulo previsto dal Comitato Nazionale, rilasciando le dichiarazioni sostitutive necessarie all’iscrizione. La ricevuta di presentazione della domanda consente di operare fermo restando la verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti.

Ufficio Albo Gestori Rifiuti - Orari e Contatti

ORARI SPORTELLO
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15
lunedì e giovedì 15.00 - 16.30

Contatti

Uffici:  2^Piano
Sportelli:  1^Piano
Tel. 051/60.93.237 - 840 - 279 - 203 - 276 - 308 - 309
Telefax 051/60.93.217
gestori.ambientali@bo.camcom.it

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