NUOVA NORMATIVA
ANTIMAFIA - In data 13/2/2013 è entrato in
vigore il d.lgs. 208/2012 che ha modificato il d.lgs. 159/2011 (Codice
Antimafia). In seguito a tale cambiamento normativo le istanze presentate
all’Albo Gestori
Ambientali sono soggette al rilascio della documentazione
antimafia da parte della Prefettura; questa documentazione è richiesta
dall'ufficio Albo gestori ambientali alla
Prefettura in sede di ricezione delle singole istanze. In assenza della
documentazione antimafia, la Sezione non può deliberare sulle istanze
presentate. Sarà cura dell’ufficio comunicare
tempestivamente all’impresa l’avvenuta emissione del provvedimento
richiesto.
DOCUMENTAZIONE SEMINARIO 12 MARZO 2013 - TRASMISSIONE TELEMATICA ISTANZE
E' disponibile la documentazione inerente al Seminario tenutosi
in data 12 marzo 2013
Per accedere alla documentazione cliccare QUI
Si comunica alle imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che è disponibile un'area riservata
a loro dedicata al seguente indirizzo
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx , per la consultazione della propria posizione.
IL NUOVO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato sulla GU 10 dicembre 2010 n. 288) recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” è entrato in vigore il 25/12/2010 e ha modificato l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 portando diverse novità all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Queste novità coinvolgono sia il funzionamento dell’Albo sia le imprese iscritte. In attesa dell’emanazione del nuovo regolamento dell’Albo, il Comitato Nazionale sta adottando una serie di provvedimenti per garantire l’applicazione delle nuove norme in vigore. Si invitano pertanto le imprese iscritte a controllare periodicamente il sito nazionale www.albogestoririfiuti.it nella Sezione normativa e questo sito internet per la modulistica da utilizzare presso la Sezione Emilia-Romagna.
NOVITÀ IN CATEGORIA 1
L’iscrizione (o il rinnovo) nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie solo se l’impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi.
In questo caso, le imprese devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 che attesti la classe della quantità annua (in tonnellate) di rifiuti urbani pericolosi trattati (di cui all’art. 9 c.3 del Decreto 406/98), affinché possa essere definito l’ammontare di garanzia finanziaria ai sensi del D.M.8 ottobre 1996.
La garanzia finanziaria non viene quindi calcolata sulla base della classe di popolazione servita ma in base alla quantità dei soli rifiuti pericolosi trattati.
Riferimento: Circolare CN nr. 240 del 9/2/2011
CATEGORIE 2 E 3
Vista la normativa in vigore, il Comitato Nazionale ha ritenuto che non sia più possibile presentare domanda d’iscrizione o di rinnovo nelle categorie 2 e 3.
Le iscrizioni in essere rimangono valide fino alla scadenza. Le imprese iscritte attualmente in categoria 2 e 3 sono tenute alla presentazione delle variazioni.
In sede di domanda o di rinnovo, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nelle categorie 4 o 5 per i rifiuti speciali e in categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani individuati con i codici del capitolo 20.01 e 15 (precedentemente autorizzabili in cat. 2 e 3).
Riferimento: Circolare CN nr. 240 del 9/2/2011
GARANZIE FINANZIARIE
La prestazione di idonee garanzie finanziarie è dovuta per l'iscrizione all'Albo per:
-
le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi,
-
l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi
-
le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
Ne consegue che le garanzie finanziare non sono più dovute per l’iscrizione in categoria 4 e in categoria 1 limitatamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non pericolosi.
Per quanto riguarda la categoria 4, la Sezione Emilia-Romagna ha deliberato di non richiedere più le appendici alle garanzie finanziarie relative alle istanze di variazione delle autorizzazioni in corso di validità in categoria 4. La Sezione non accoglie più le appendici delle garanzie finanziarie in categoria 4. La appendici che vengono presentate dalle imprese senza che la Sezione le abbia richieste saranno restituite.
Riferimento: Circolare CN nr. 240 del 9/2/2011
CATEGORIE 4 E 5
Le imprese ed enti iscritti all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (cat.5) sono esonerati dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che la quantità complessiva di rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazione della classe per la quale sono iscritti. Le imprese iscritte in 4 e in 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli. Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella cat. 5 dovranno richiedere il passaggio alla classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della garanzia finanziaria.
Riferimento: Circolare CN nr. 240 del 9/2/2011.