Regole sulla compilazione del certificato comunitario di origine
I. Condizioni di utilizzo e funzione
Le ragioni che giustificano l’emissione di un certificato di origine sono diverse e variano secondo il paese che lo richiede: ricerca dell’origine ai fini della determinazione dei diritti doganali nel paese di destinazione, applicazione di regole specifiche per certi prodotti, applicazione di politiche commerciali, misure tendenti ad evitare il dirottamento dei traffici, ecc.
Il certificato di origine è usato negli scambi con i paesi terzi. In principio non è più richiesto nelle relazioni tra Stati membri tranne il caso in cui la merce debba essere oggetto di una ulteriore esportazione da un altro Stato membro-
II. Formulario da usare
I paesi della Comunità Europea utilizzano lo stesso formulario di certificato di origine definito dal regolamento comunitario n° 2454/93. In Italia, il certificato è stampato a cura dell'Unioncamere in più lingue, italiano, inglese, francese e spagnolo e distribuito dalle Camere di Commercio.
Ogni dossier di certificato di origine comprende:
- un originale colore seppia
- tre copie di colore giallo
- una richiesta di rilascio di colore rosa.
Questi documenti si presentano nella seguente forma :
- fascicolo continuo composto da fogli copiativi;
- fogli gialli separati per ulteriori copie.
E' possibile richiedere questi formulari gratuitamente presso
le Camere di Commercio.
III. Modalità di compilazione
I fogli che compongono il fascicolo si presentano sempre nel
seguente ordine:
1)originale;
2)copie;
3)richiesta di rilascio.
Questi documenti devono essere completati con la macchina da scrivere o stampati a laser. Nel caso in cui siano scritti a mano a carattere stampatello (ma alcuni paesi posso rifiutare i certificati non dattilo scritti).
I certificati d'origine devono essere redatti in una delle
lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, se è utilizzata
un'altra lingua, è opportuno allegare una traduzione.
I certificati di origine non devono comportare cancellature o
correzioni.
Per la redazione si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
1. L’originale
- casella 1 Speditore: indicare nome e
indirizzo;
Lo speditore è colui che emette la fattura di vendita della
merce all'estero.
Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che
emette la fattura di vendita, nella casella 1 deve essere
menzionato il nominativo di colui che provvede alla
spedizione e la dicitura “per conto di” seguita dal
nominativo di colui che emette la fattura di vendita
all’estero.
- casella 2 Destinatario: precisare nome, cognome e paese obbligatoriamente indicato per esteso. E' possibile indicare la menzione “all’ordine”, seguita eventualmente dal nome del paese di destinazione finale se conosciuto, o il nome del paese di prima destinazione seguito dalla menzione per ulteriore riesportazione;
- casella 3 Paese d’origine: indicare il nome completo del paese d’origine della merce:
• merci di origine comunitaria: usare la dicitura “Comunità europea” seguita, eventualmente, dal nome del paese membro;
• merci di origine non comunitaria o
multipla: indicare il/i nome/i del/i paese/i
terzo/i.
Qualora le esigenze commerciali lo richiedano, è possibile
indicare più paesi di origine nella casella 3 avendo cura di
precisare, nella casella 6 “descrizione della merce2, il
paese di origine a fianco di ogni singolo articolo
menzionato, e – nel caso di origine multipla – separando in
maniera evidente le merci di origine comunitaria da quelle di
origine extra UE.
- casella 4 Informazioni riguardanti il trasporto: indicare le modalità di trasporto utilizzate (via terra, via mare, via aerea) ma in alcun caso il nome del trasportatore o del transito. La dicitura trasporto misto è raccomandata quando la merce subirà diverse tipologie di trasporto;
- casella 5 Osservazioni: questo spazio può essere usato per indicare informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l’identificazione della spedizione. Non è ammesso l’uso di questo spazio per l’indicazione di menzioni discriminatorie nei confronti di altri paesi.
- casella 6 n° d’ordine: marca, numeri, numero e natura dei colli; designazione della merce: la descrizione della merce può essere fatta in termini tecnici propri al prodotto, tuttavia una descrizione chiara con la denominazione commerciale è, ugualmente richiesta. Allo stesso modo in caso di denominazione il lingua straniera, una traduzione in italiano è raccomandata;
Se questo spazio non fosse sufficiente alla descrizione di tutte le merci, esistono due possibilità:
1) designarle con una denominazione generale seguita dall’indicazione “come da fattura allegata” con il suo riferimento e la data di emissione; Allo stesso tempo del visto dei certificati sono presentati due esemplari della fattura. Uno sarà conservato dalla Camera di commercio e l'altra sarà restituita dopo aver apposto lo stesso numero di identificazione del certificato di origine.
2) altrimenti proseguire nella numerazione dei prodotti utilizzando uno o più descrizione su altre copie del certificato d’origine che saranno considerate come seguito del primo.
Per ciascuno di questi stampati supplementari, occorre ovviamente fare una domanda di rilascio e richiedere le copie in tanti esemplari quanti ne sono stati stabiliti dal primo “set” di certificato originale.
- casella 7 Quantità: può essere espressa in diverse unità di misura (peso, volume, ecc.) secondo la natura del prodotto esportato.
Nel caso per questa rubrica viene scelta una unità di peso, bisogna precisare se le quantità indicate corrispondono ad un peso netto o lordo.
- casella 8: La sottoscritta Autorità certifica … La compilazione di tale casella è riservata alla Camera di Commercio, in essa verrà apposto il timbro e la firma del funzionario camerale autorizzato.
2. Copie
Sono stampate su carta di colore giallo e comprendono le stesse rubriche dell’originale. Tranne indicazioni contrarie, la regola generale è di fare due copie. La CCIAA ne conserva una copia ed una va all’esportatore.
3. La richiesta
Stampata su carta rosa, deve essere compilata:
- Fronte della domanda Caselle 1-9:
Le caselle da 1 a 7 – identiche a quelle dell’originale
Nella casella 8 è riprodotta la formula di richiesta del certificato. In questa casella sarà necessario apporre nomee cognome – per esteso – qualifica e firma del legale rappresentante o di un suo procuratore delegato.
Nella casella 9 – da utilizzarsi unicamente se il richiedente non coincide con lo speditore – sarà indicato nome, cognome o ragione sociale del richiedente. Il richiedente, in questo caso, dovrà essere in possesso di una delega.
- Retro della domanda
Paragrafi 1-3:
In tali paragrafi è stampata la dichiarazione d’origine delle
merci esportate, che deve essere sottoscritta dal
rappresentante legale della società o da un suo
delegato.
secondo il caso si deve compilare uno dei seguenti
paragrafi:
- paragrafo 1, se la merce è di origine
interamente comunitaria, occorre indicare il nome
del fabbricante ed il luogo di fabbricazione. Occorre
indicare la località dove si trova lo stabilimento nel
quale la merce è stata effettivamente prodotta e non
l’indirizzo della sede sociale o l’ufficio amministrativo
del fabbricante.
Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente dovrà provvedere – a sua tutela – a farsi rilasciare dal venditore – commerciante – una dichiarazione attestante il paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell’origine che dovrà conservare per eventuali accertamenti.
La Camera di Commercio deve comunque essere informata, sull’effettivo produttore della merce ed il relativo indirizzo. - paragrafo 2, se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l’origine comunitaria, dovrà essere indicato il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito l’ultima trasformazione sostanziale. Anche in questo caso occorre indicare la località dove effettivamente è stata eseguita la trasformazione e non l’indirizzo della sede sociale o l’ufficio amministrativo dell’impresa.
- paragrafo 3, se la merce non è di origine comunitaria, ma di un paese terzo, occorrerà allegare alla domanda i documenti che giustificano l’origine della merce. I documenti considerati idonei a comprovare l’origine delle merci sono:
- certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio;
- le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese d’origine;
Le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana
o comunitaria per l’accesso ad un regime doganale in
territorio comunitario (importazione definitiva,
temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti
espressamente indicata l’origine, le polizze di carico
indicanti anch’esse specificamente l’origine.
Non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi
dell’origine. In via del tutto eccezionale, può essere
accettata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000, a firma del legale
rappresentante, che attesti e giustifichi i motivi della
mancata presentazione del documento originale o ne consenta
la visione eventuale da parte del funzionario camerale
nel luogo ove l’atto risulta depositato.
Il certificato comunitario di origine, così come definito dal regolamento CEE 2454/93 della Commissione delle Comunità Europee, è stato concepito per raggruppare una serie di informazioni sulla spedizione. Queste sono quelle che fanno l'oggetto di differenti rubriche che compongono il formulario. Non è quindi possibile aggiungerne delle altre, ad eccezione di quelle che eventualmente possono rientrare nella casella 5 Note.
IV. Responsabilità dell’esportatore
La richiesta del certificato d’origine condiziona il visto di questo documento e le indicazioni ivi contenute sono redatte sotto intera responsabilità dell’esportatore.
Tutte le dichiarazioni erronee sull’origine sono considerate come un’infrazione nei confronti dell’amministrazione doganale.
Ogni richiedente che farà una falsa dichiarazione in vista dell’ottenimento di un certificato di origine, o che falsificasse un certificato, o che utilizzasse un certificato falso, potrebbe vedersi rifiutare dalla Camera di commercio emettente, il rilascio del certificato richiesto, senza tener conto delle sanzioni giudiziarie cui potrebbe essere passibile nello Stato membro in cui i fatti fossero accertati, in applicazione della legislazione in vigore localmente.






Fatti riconoscere