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Nuove disposizioni per il rilascio dei certificati comunitari d'origine: tutte le novità

1. Richiedente del C.O. – delega restrittiva

  • il richiedente deve essere, oltre allo speditore (ovvero chi redige la fattura di vendita delle merci ed è responsabile della loro esportazione) nella persona del legale rappresentante o procuratore,  uno  spedizioniere doganale delegato, nella persona del legale rappresentante o procuratore.
  • La delega allo  spedizioniere doganale deve derivare da un contratto con l’impresa o da delega specifica (da presentare all’ufficio Promozione Estera). 
  • Non sono ammesse  le firme dei dipendenti o altri delegati se non figurano come procuratori nel Registro delle Imprese.

In base a questa nuova disposizione, a decorrere dal 02 gennaio 2010, l’ufficio Promozione Estera potrà  accettare solo documenti firmati da persone dell’impresa esportatrice con poteri di rappresentanza legale (o procuratori speciali)  risultanti dal Registro delle Imprese o da legali rappresentanti/procuratori speciali dello  spedizioniere  doganale appositamente delegato dall’impresa esportatrice.

 2. Fronte  e retro  della domanda – firma del richiedente

  • Nella casella 8 deve firmare solo il legale rappresentante o un suo procuratore risultante dalla visura camerale.  Lo spedizioniere munito di delega, può firmare  la casella 8 ed il retro della domanda, solo se il suo nome compare nella casella 1 del certificato di origine (es.  Spedizioniere …. per conto di…..).
  • La domanda deve essere accompagnata dalla fattura di vendita firmata e timbrata dall’impresa.

3. Retro della domanda / giustificazioni da produrre

  •  Per  merce di origine italiana o comunitaria (interamente o per ultima trasformazione sostanziale), non deve  essere portata nessuna documentazione probatoria, essendo  sufficiente la dichiarazione  ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00.  Il richiedente deve fare riferimento allo stabilimento di produzione (ragione sociale e indirizzo), indicando i documenti di riferimento.
  • Qualora la Camera di Commercio ritenga necessario verificare quanto dichiarato dal richiedente, potrà  richiedere ogni informazione o documentazione utile a conoscere l’origine della merce.
  • Per merce di origine di Paesi terzi devono essere prodotti: Certificati di origine  emessi, certificazioni di qualità e sanitarie rilasciati da Enti autorizzati, bollette doganali dalle quali risulti l’origine. Gli originali devono essere  esibiti in visione e una copia verrà trattenuta dalla Camera di Commercio di Bologna. 
  • E’ possibile attivare una procedura semplificata accettando giustificazioni alternative quando gli operatori siano di provata affidabilità, comprovata dallo status di operatore economico autorizzato (AEO) o di Esportatore Autorizzato (rilasciato dall’Agenzia delle Dogane).

4. Agevolazioni e interdizioni

  • Il duplicato del Certificato di origine  può essere richiesto entro 6 mesi dal rilascio.
  • Vengono talvolta presentati dei documenti recanti, su richiesta di altri paesi stranieri, menzione di esclusione o restrizione incompatibili con le convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative). Tali dichiarazioni negative, non verificabili, non possono essere certificate dalla Camera di Commercio.

5. Visto per deposito e visto per conformità di firma

Sono stati previsti solo due tipi di visti da apporre sui documenti  per l’estero:

  • visto per deposito su documenti rilasciati da Enti ufficiali  (es.: Asl, Istituti Nazionali di  Certificazione, ecc.). Copia del documento dovrà essere conservato agli atti della Camera di Commercio.
  • visto per conformità di firma  del dichiarante (legale rappresentate o procuratore) a quella depositata in atti presso la Camera di Commercio di Bologna. Tale visto riguarda dichiarazioni effettuate sulla propria carta intestata del richiedente (comprese le fatture).

Si ritiene opportuno evidenziare infine, che con le indicazioni contenute nelle nuove disposizioni si intendono  superate le indicazioni incompatibili contenute   in precedenti disposizioni e circolari  del Ministero dello Sviluppo Economico.

La nuova guida è disponibile sul  sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico al seguente indirizzo: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/Guida.pdf