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FAQ - Domande ricorrenti sui certificati di origine (c.o.) e visti per l’estero

Pubblicato nel mese di novembre 2010

  1. Cosa sono i C.O.?
  2. Qual è la normativa di riferimento dei C.O.?
  3. Dove si possono reperire i moduli dei C.O. e chi li rilascia?
  4. E’ possibile scaricarli da internet?
  5. Per quali paesi è necessario il C.O.?
  6. Dove si possono trovare le istruzioni per la richiesta e la compilazione dei certificati di origine?
  7. Che tipo di origine documenta un C.O.?
  8. Che differenza c’è tra origine preferenziale e non preferenziale?
  9. Da chi devono essere firmati il C.O. (foglio rosa fronte e retro) e tutti i documenti che lo accompagnano (fattura, mod. estero-richiesta ed eventuali altri allegati e dichiarazioni)?
  10. Come si compila il C.O. in caso di vendita con triangolazione?
  11. Cosa va indicato nella casella 3 del c.O. in caso di origine comunitaria?
  12. E’ possibile chiedere il rilascio di un C.O. per merce che non sia di origine italiana?
  13. Come si compila il C.O. in caso di merci con origini diverse?
  14. Come comportarsi in caso di particolari richieste inserite nei crediti documentari ma che non sono previste nel formulario del certificato di origine?
  15. Come va compilata la dichiarazione contenuta sul retro della richiesta di rilascio (foglio rosa del C.O.) e quali documenti giustificativi l’origine occorre produrre?
  16. E’possibile rilasciare 2 originali?
  17. E’ possibile richiedere il rilascio di un C.O. a fronte di una fattura proforma?
  18. Cosa occorre allegare insieme al C.O. compilato e firmato per ottenerne il visto?
  19. A quando risale l’ultimo aggiornamento sulla normativa sui C.O. e quali sono i cambiamenti principali rispetto alla normativa precedente?
  20. In qualità di Operatore Economico Autorizzato o Esportatore Autorizzato si ha diritto ad avere una procedura semplificata per il rilascio dei C.O.?
  21. Se dopo aver ottenuto un C.O. si rende necessaria una modifica sullo stesso (perché è cambiato qualche dato relativo alla spedizione) come occorre fare?
  22. Se dopo aver ottenuto un C.O. questo viene smarrito come si fa ad ottenerne un altro? (duplicato)
  23. E’ possibile richiedere il rilascio di un C.O. per merce già precedentemente spedita? (certificato a posteriori)
  24. E’ possibile richiedere il rilascio di un C.O. certificando l’origine solo di parte delle merci di una fattura? (certificati a copertura parziale)
  25. Come va compilato il certificato in caso di esportazione di pezzi di ricambio relativi ad un macchinario già precedentemente esportato?
  26. Quali visti per l’estero possono essere richiesti alla CCIAA?

 

1. Cosa sono i C.O.?

I certificati di origine, di seguito denominati C.O., sono documenti destinati esclusivamente a
provare l'origine non preferenziale delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle
dichiarazioni effettuate dalle imprese.
Sono utilizzati per esigenze doganali nei rapporti tra la Comunità Europea ed i Paesi Terzi e si
presentano come formulari ufficiali numerati in distribuzione presso le Camere di Commercio.

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2. Qual è la normativa di riferimento dei C.O.?

  • Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992
  • Regolamento CEE n. 2454 del 2 luglio 1993
  • Circolare ministeriale n. 155/D del 14 giugno 1996
  • Regolamento CE 450 PE del 23/04/08 che istituisce il Codice Doganale Comunitario
  • Guida per il rilascio dei Certificati Comunitari di Origine a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Unione della Camere di Commercio- ( nota n. 75361 del 26.08.2009)

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 3. Dove si possono reperire i moduli dei C.O. e chi li rilascia?

E’ possibile ritirare i moduli dei C.O. e richiederne successivamente il visto presso la
propria CCIAA (quella nella cui provincia l’impresa ha sede o unità locale). La CCIAA
di Bologna può, su richiesta scritta motivata dell’impresa, dare autorizzazione ad
altra CCIAA al rilascio dei C.O. se l’ubicazione di quest’ultima risulta più favorevole
per l’impresa.

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4. E’ possibile scaricarli da internet?

No. E’ possibile scaricare dal sito internet solo tutti gli altri moduli di riferimento per
l’emissione dei C.O.
(Incentivi alle imprese - Promozione Estera - Atti e certificati per l'estero - Moduli, certificati e visti per l'estero)

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5. Per quali paesi è necessario il C.O.?

Di norma i C.O. vengono richiesti per l’esportazione verso i paesi Extra-CEE.
Per visionare l’elenco dei paesi che richiedono i C.O. consultare il sito
www.schedeexport.it a cura di Unioncamere.

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6. Dove si possono trovare le istruzioni per la richiesta e la compilazione dei
certificati di origine?

Visitare il sito alla sezione Atti e certificati per l'estero.

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7. Che tipo di origine documenta un C.O.?

Non preferenziale.

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8. Che differenza c’è tra origine preferenziale e non preferenziale?

L’origine preferenziale o"convenzionale" risulta da un accordo tra due o più Paesi. Permette di beneficiare delle riduzioni o esenzioni daziarie previste nel quadro degli accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea con alcuni paesi terzi per gli
scambi di prodotti riconosciuti come originari di una delle parti contraenti.

In assenza di accordi tra stati si parla di “origine non preferenziale”. L’origine non preferenziale è una definizione determinata da ogni Paese secondo proprie esigenze interne (origine autonoma).
Si parla di origine non preferenziale quando il prodotto è stato “interamente ottenuto” in un certo paese e quindi un solo Stato è coinvolto nel processo produttivo, o quando il processo produttivo coinvolge 2 o più paesi per cui è il paese dove c’è stata l’ultima trasformazione sostanziale che determina l’origine del bene.

La certificazione dell'origine preferenziale compete alle Autorità doganali (EUR1, ATR1, FORM A); quella dell'origine non preferenziale alle Camere di commercio (certificato di origine).

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9. Da chi devono essere firmati il C.O. (foglio rosa fronte e retro) e tutti i documenti che lo accompagnano (fattura, mod. estero-richiesta ed eventuali altri allegati e dichiarazioni)?

Dal legale rappresentante o procuratore speciale risultante da visura camerale. Sul C.O. e sul modulo estero-richiesta può firmare anche il legale rappresentante o procuratore speciale di spedizioniere della provincia di Bologna previa delega su modulo estero-Delega da parte dell’impresa esportatrice e purché nella casella 1 del C.O. compaia la ragione sociale della ditta di spedizione per conto dell’impresa che vende all’estero. Anche in questo caso la fattura deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa esportatrice.

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10. Come si compila il C.O. in caso di vendita con triangolazione?

Nella casella 2 compare prima la ragione sociale e l’indirizzo dell’acquirente diretto (purchè non sia italiano) e poi quello del destinatario finale; entrambi devono comparire anche in fattura. E’ possibile riportare nella casella 2 del C.O. anche solo il destinatario finale.

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11. Cosa va indicato nella casella 3 del c.O. in caso di origine comunitaria?

E’ sufficiente riportare la dicitura per esteso “COMUNITA’ EUROPEA”. Si può aggiungere il paese specifico es. Italia se anche in fattura viene specificata l’origine italiana.

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12. E’ possibile chiedere il rilascio di un C.O. per merce che non sia di origine
italiana?

Sì, è possibile chiedere un C.O. per merce di origine comunitaria e/o non comunitaria. In caso di origine non comunitaria va specificato il paese.

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13. Come si compila il C.O. in caso di merci con origini diverse?

Nella casella 3 andranno indicati i diversi paesi e nella casella 6 dovrà essere riportata la descrizione della merce distinguendola per origine. In particolare deve essere ben distinguibile la merce di origine comunitaria da quella non comunitaria.

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14. Come comportarsi in caso di particolari richieste inserite nei crediti documentari ma che non sono previste nel formulario del certificato di origine?

Dato che il C.O. nasce come documento doganale e non commerciale si invita a negoziare a monte con le Banche le condizioni del credito documentario per evitare determinate richieste che contrastino con la normativa che regola il rilascio dei C.O..
A questo proposito si segnala che le nuove norme sui crediti documentari NUU600 in vigore dal 1 luglio 2007, all'art. 14 indicano che sui documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci può essere fatta utilizzando espressioni generiche; ciò significa che non è necessario riportare letteralmente quanto indicato dal credito.

In nessun caso può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato d'origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Insieme al C.O. va presentata copia della L/C su cui possono essere evidenziate le particolari menzioni richieste sul C.O. per permettere alla CCIAA un adeguato controllo.

In ogni caso tutte le informazioni riportate sul C.O. ma non previste sul formulario verranno valutate singolarmente dalla CCIAA che potrà accettarle o, se incompatibili con la normativa e non verificabili su altri documenti dell’impresa, rifiutarle.

Le diciture che si desidera ugualmente riportare sul C.O. devono essere riscontrabili su altri documenti relativi alla spedizione, da esibire in Camera di Commercio, quali ad esempio la fattura di vendita e vanno riportate solo nella casella 5 del C.O.
(riducendo se necessario il carattere di scrittura) ad eccezione e tenendo presente quanto segue:

  • we declare …, we certify that …, we state that…” e simili (inaccettabili in quanto l’unica certificazione è quella che fa la CCIAA apponendo il proprio visto nella casella 8)
  • the goods are purely/entirely/exclusive/wholly of italian origin” e simili (è possibile a limite la dicitura “goods are of italian origin”)
  • dichiarazioni discriminatorie (es. anti-israeliana) e simili (inaccettabile su ogni documento su cui si richiede il visto della CCIAA)
  • il valore della merce (può essere accettato solo se richiesto dalla L/C e se viene vistata anche la fattura riportante lo stesso valore)
  • “producer/manufacturer… “ riportabile nella casella 5 a condizione che si tratti di un’impresa italiana e quindi verificabile dalla CCIAA

In alternativa tali menzioni (ad eccezioni delle dichiarazioni discriminatorie) possono essere riportate su una dichiarazione a parte, su carta intestata dell’impresa, titolata “Appended Declaration to Certificate of Origin n. …”, timbrata e firmata. Occorre allegare una marca da bollo da 14,62 € e una copia in più della dichiarazione per la CCIAA che apporrà un visto di conformità di firma del legale rappresentante/procuratore speciale sulla dichiarazione originale.

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15. Come va compilata la dichiarazione contenuta sul retro della richiesta di rilascio (foglio rosa del C.O.) e quali documenti giustificativi l’origine occorre produrre?

La compilazione del retro del foglio rosa del C.O. è fondamentale per comprovare l’origine non preferenziale riportata nella casella 3 del C.O.
Esistono due concetti base per determinare l’origine non preferenziale comunitaria dei beni ossia prodotti “interamente ottenuti” e prodotti che abbiano subito “una trasformazione sostanziale”.

Punto 1): Per merce totalmente di origine italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea occorre indicare, oltre al paese di origine, il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata effettivamente prodotta e non l'indirizzo della sede sociale o amministrativa del fabbricante).
Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente dovrà, a sua tutela, farsi rilasciare dal venditorecommerciante - una dichiarazione attestante il Paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell'origine che dovrà conservare per eventuali accertamenti.
Occorre riportare anche i riferimenti alle fatture di acquisto e alle dichiarazioni rilasciate dai produttori/fornitori della merce ( i documenti originali possono essere esibiti successivamente su richiesta della CCIAA).
Per la compilazione di questo punto si fa riferimento al concetto di “interamente ottenuto” che è applicabile qualora un solo Stato sia coinvolto nel processo produttivo. In pratica, tale criterio si restringe ai beni allo stato naturale e ai loro
derivati e alle merci interamente ottenute in uno Stato con l’impiego di elementi produttivi tutti originari del medesimo Paese.

Punto 2): Se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito nella Comunità Europea una trasformazione sufficiente a conferirne l'origine comunitaria dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale. Anche in questo caso deve essere indicata la località ove effettivamente è stata eseguita la trasformazione e non l'indirizzo della sede sociale dell'impresa e devono essere indicati i riferimenti alle fatture di acquisto o alle dichiarazioni rilasciate dai produttori/fornitori della merce, documenti che possono essere esibiti successivamente su richiesta della CCIAA.

Per la compilazione di questo punto si fa riferimento al concetto di “ultima trasformazione sostanziale ”, ossia quando il processo produttivo coinvolge due o più Paesi è quello dove avviene la trasformazione sostanziale che determina l’origine del bene.
Si parla di “trasformazione sostanziale” quando si verificano tutte le seguenti situazioni:

  • si verifica una variazione del codice tariffario del prodotto a seguito dellalavorazione;
  • si riscontrano una serie di operazioni di lavorazione o di trasformazione checonferiscono o meno al bene l’origine del Paese in cui tali operazioni sono compiute
  • si ha un aumento del valore aggiunto del bene dovuto alle operazioni diassemblaggio ed incorporazione dei materiali originari.

La base normativa della regolamentazione in materia di origine non preferenziale è costituita dal Reg. CEE del Consiglio n. 2913/92 CE, che fornisce le definizioni per i concetti di “interamente ottenuto” e “trasformazione sostanziale” (artt. 23 – 26).
Inoltre, il successivo regolamento di attuazione del Reg. CEE 2913/92, Regolamento CEE della Commissione n. 2454/93, completa il quadro con alcune disposizioni relative alla compilazione dei certificati di origine (artt. 47- 54), alle quali si aggiungono specifiche ulteriori disposizioni per prodotti tessili, parti di ricambio e accessorie e prodotti agricoli, (artt. 35 - 46 e 55 – 63, nonché gli allegati da 9 a 11).
Anche il Regolamento CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008, che ha istituito il codice doganale comunitario aggiornato, fa riferimento alla materia dell’origine (art. dal 35 al 38), ma per la sua attuazione sarà necessario attendere l’emanazione delle misure di applicazione.

Punto 3): Se la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, occorrerà elencare ed allegare alla domanda i documenti che giustificano l'origine delle merci.
I documenti considerati idonei a comprovare l'origine delle merci, oltre alle fatture di
acquisto, sono:

a) i certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio, o bolle doganali di importazione;

b) le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese d'origine;

c) le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria per l'accesso ad un regime doganale in territorio comunitario (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente indicata l’origine, le polizze di carico indicanti anch'esse specificatamente l'origine.

Se il richiedente non è in possesso di tali documenti dovrà compilare il modulo Estero-Dichiarazioni con il quale giustificherà la mancata presentazione della documentazione ed elencherà ciò che presenta, ovvero in alternativa:

  • la dichiarazione di origine del fornitore
  • la copia delle etichettature dei prodotti recanti il “made in”
  • la copia del manuale di istruzioni relative a un macchinario che deve essere esportato (su cui viene riportato ed evidenziato il modello e il luogo di produzione)

Contestualmente alla richiesta di visto sul C.O. i documenti di cui ai punti a, b e c devono essere esibiti in originale. In alternativa la CCIAA può accettarli in fotocopia purché sia dichiarata la conformità agli originali sul modulo Estero-Richiesta e con riserva di una successiva richiesta di presentazione degli originali.

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16. E’possibile rilasciare 2 originali?

No. E’ possibile rilasciare un solo originale per spedizione e più copie in base a quanto previsto dall’art. 49 del Reg. CEE 2454/93, che fa esplicito riferimento alla distinzione tra originale e copia del C.O.

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17. Cosa occorre allegare insieme al C.O. compilato e firmato per ottenerne il visto?

  • Modulo estero richiesta - versione aggiornata scaricabile dal sito internet
  • Copia del documento di identità del firmatario
  • Fattura di vendita (originale timbrata e firmata)
  • Copia di eventuale lettera di credito
  • Copia di eventuale documentazione giustificativa dell’origine

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18. E’ possibile richiedere il rilascio di un C.O. a fronte di una fattura proforma?

Si. La CCIAA apporrà sul certificato la dicitura CERTIFICATO PROFORMA. E’ importante che la fattura proforma sia numerata e datata.

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19. A quando risale l’ultimo aggiornamento sulla normativa sui C.O. e quali sono i cambiamenti principali rispetto alla normativa precedente?

Con nota n.75361 del 26/08/2009 è stata emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con Unioncamere la nuova guida per il rilascio dei C.O. da parte delle CCIAA.

Seguono le principali novità:

  • Non sono più ammesse le firme dei dipendenti o altri delegati se non figurano come legali rappresentanti o procuratori nel Registro delle Imprese.
  • Gli spedizionieri che nella persona del legale rappresentante o procuratore speciale firmano la richiesta di rilascio del C.O. (foglio rosa fronte e retro + modulo estero richiesta) dovranno aver acquisito delega dalla ditta esportatrice e comparire con ragione sociale e indirizzo nella casella 1 del C.O. per conto della ditta che vende all’estero)
  • Occorre allegare alla documentazione una copia della fattura di vendita che deve necessariamente essere timbrata e firmata
  • La CCIAA esercita un maggior controllo sulla firma apposta sui documenti per cui è necessario che le firme apposte siano originali e confrontabili con quelle apposte sul documento di identità allegato.
  • Sulla fattura viene apposto un visto di conformità di firma del legale rappresentante/procuratore speciale.
  • E’ stato introdotto il principio di non condizionamento per le CCIAA per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari
  • Il duplicato di un C.O. smarrito va richiesto entro 6 mesi dal rilascio.
  • Non possono essere vistate dichiarazioni discriminatorie verso altri paesi riportate sul C.O. o su dichiarazioni su carta intestata dell’impresa.
  • E’ possibile richiedere un C.O. per la Comunità Europea (occorre una richiesta motivata)
  • Per la merce di origine comunitaria, sul punto 1 o 2 (a seconda dei casi) del retro della richiesta di rilascio (foglio rosa) del  C.O. occorre indicare il nome del produttore e i documenti di riferimento senza necessità di presentarli contestualmente alla richiesta del C.O. Saranno bensì esibiti in originale solo in caso di controllo a campione da parte della CCIAA. Viceversa i documenti che vengono citati al punto 3 attestanti l’origine non comunitaria dovranno essere esibiti a sportello contestualmente alla richiesta del C.O.
  • Le dichiarazioni apposte sul retro della richiesta di rilascio (foglio rosa del co) e sul modulo Estero-Richiesta sono rese ai sensi dell’Art.47 del D.P.R. 28/12/200 n.445 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale,
    con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.

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20. In qualità di Operatore Economico Autorizzato o Esportatore Autorizzato si ha diritto ad avere una procedura semplificata per il rilascio dei C.O.?

Si. In tal caso contattare il responsabile dell’Ufficio Promozione Estera.

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21. Se dopo aver ottenuto un C.O. si rende necessaria una modifica sullo stesso (perché è cambiato qualche dato relativo alla spedizione) come occorre fare?

Occorre riemettere la fattura con i dati corretti e richiedere il rilascio di un nuovo C.O. corretto riportando contestualmente in CCIAA i certificati originali vistati non più validi. Se si tratta di una correzione di piccola entità contattare la CCIAA.

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22. Se dopo aver ottenuto un C.O. questo viene smarrito come si fa ad ottenerne un altro? (duplicato)

Occorre portare la denuncia di smarrimento fatta all’autorità competente (riportante gli estremi del C.O. smarrito) e presentare la richiesta di un nuovo C.O. a cui verrà apposta la dicitura “duplicato” dalla CCIAA e il modulo esterodichiarazioni
compilato nell'apposita casella. Il tutto entro 6 mesi dal rilascio del primo C.O..

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23. E’ possibile richiedere il rilascio di un C.O. per merce già precedentemente spedita? (certificato a posteriori)

Sì. Occorre presentare oltre alla documentazione di prassi anche:

a) Richiesta scritta e motivata dello speditore nella quale viene espressa la necessità di avere il C.O. della merce venduta a suo tempo;

b) Copia della bolla doganale di esportazione

c) Dichiarazione della ditta bolognese che a fronte della fattura presentata non è mai stato richiesto alcun C.O. (opzione già prevista sul modulo Estero-Richiesta)

d) Il C.O. debitamente compilato con l’aggiunta nella casella 5 della seguente dicitura “CERTIFICATO DI ORIGINE RILASCIATO A POSTERIORI”

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24. E’ possibile richiedere il rilascio di un C.O. certificando l’origine solo di parte delle merci di una fattura? (certificati a copertura parziale)

Solitamente il C.O. si riferisce a tutte le merci elencate nella fattura relativa a quell’esportazione.
In alcuni casi eccezionali può riguardare solo una parte di merci che vengono esportate e che appaiono nella fattura. In questi casi occorre:

a) presentare una richiesta motivata dall’impresa che giustifichi una procedura non ordinaria (utilizzando il modulo “Estero - Altre dichiarazioni” o in alternativa su carta intestata della ditta).

b) riportare nella casella 5 del C.O. la dicitura “Certificato a copertura parziale della fattura n….del …”

c) riportare sulla fattura di vendita il numero del certificato d’origine a fianco di ogni singolo articolo per cui viene emesso il C.O. o in alternativa contrassegnare (con asterisco o altro simbolo) le voci di cui si richiede l’attestazione di origine rinviando ad una nota in fondo alla fattura che ne riassuma origine, numero del certificato d’origine, peso lordo (o netto) e importo.

d) Presentare una copia della fattura di vendita così compilata per l’apposizione di un visto di conformità di firma del legale rappresentante o procuratore speciale.

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25. Come va compilato il certificato in caso di esportazione di pezzi di ricambio relativi ad un macchinario già precedentemente esportato?

Le imprese si possono avvalere della norma di cui agli artt.41-46 del Regolamento CEE N.2454/93 (cioè ai pezzi di ricambio viene attribuita la stessa origine della macchina a cui fanno riferimento e che è stata precedentemente esportata).
Occorre compilare la seguente dichiarazione sia nella casella n.6 del co che sul retro del foglio
rosa:

“A norma degli artt. 41-46 Reg. CEE 2454/93 gli articoli descritti nel presente certificato costituiscono parti di ricambio essenziali e sono destinati alla manutenzione del macchinario/apparecchio/ veicolo _________________ precedentemente esportato e accompagnato da certificato di origine n. ___________ del ____________ rilasciato da ___________________”

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26. Quali visti per l’estero possono essere richiesti alla CCIAA?

Visto per conformità di firma del legale rappresentante o procuratore speciale
Su fatture o altri documenti su carta intestata dell’impresa che devono essere originali, timbrati e firmati per esteso dal legale rappresentante o procuratore speciale e deve essere allegata una fotocopia per la CCIAA (per documenti diversi dalle fatture commerciali apporre marca da bollo da € 14,62 ogni 4 facciate scritte)

Visto per deposito
Su documenti (originali o copie autentiche) emessi da un Organismo o un Ente Ufficiale (quali ad es. ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, ecc..). Occorre allegare una fotocopia per la CCIAA e una marca da bollo da € 14,62 ogni 4 facciate scritte.

Legalizzazione di firma del funzionario camerale (ex visto UPICA)
E' richiesta da alcuni Consolati e Ambasciate estere in Italia, specie dei paesi arabi. Consiste nell'autentica della firma del funzionario camerale che ha vistato un documento per l'estero (in genere un C.O. o una fattura) e viene effettuata da funzionari camerali autorizzati.

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