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Lo Statuto

TITOLO I: MISSIONE E FUNZIONE 

Capo 1: PRINCIPI
Art. 1 - Denominazione ed ambito territoriale di attività
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna è un ente di diritto pubblico costituito come istituzione funzionale autonoma di autogoverno del sistema delle imprese ed opera secondo i principi di legge e del presente statuto.
Essa è situata nella circoscrizione territoriale definita dalla provincia di Bologna all'interno della regione Emilia Romagna.
Nel presente statuto la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna viene nominata anche Camera dell'Economia, intendendosi comunque sottolineare i valori della modernità dell'istituto camerale e della compiuta rappresentanza dell'interesse generale di tutte le istanze e le articolazioni del sistema dell'economia bolognese.

Art. 2 - Autonomia statutaria
Come ente dotato di autonomia funzionale, la Camera dell'Economia ha autonomia statutaria riguardo ad ogni dimensione del suo funzionamento e delle sue attività, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 3 - Sede
La sede della Camera dell'Economia è posta in Bologna, Piazza della Mercanzia 4.

Art. 4 - Albo camerale

  1. La Camera dell'Economia ha un Albo camerale per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
  2.  L'Albo è posto presso la sede della Camera dell'Economia.
  3.  Il Segretario della Camera dell'Economia, o un impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 5 - Sigillo
Il sigillo della Camera dell'Economia, di forma circolare, è costituito dalla facciata stilizzata della Mercanzia, sede storica della Camera, circondata dalla dicitura " C.C.I.A.A. di Bologna - Camera dell'Economia".

Capo 2: missione e valori di riferimento

Art. 6 - Definizione della missione e dei valori della Camera
La Camera dell'Economia opera al fine di:

  • contribuire al servizio dell'interesse generale del sistema delle imprese, attraverso la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio;
  •  rappresentare l'interesse generale delle imprese nei confronti di ogni altro ente o istituzione a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, anche al fine di tutelare e promuovere le specificità economiche del territorio;
  • promuovere la modernizzazione, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica e produttiva e lo sviluppo economico del territorio e dell'universo delle imprese in esso presenti, coordinando, indirizzando o sostenendo le iniziative a ciò volte;
  • favorire la partecipazione e il coinvolgimento della comunità economica e dei consumatori nella definizione delle priorità e delle politiche di sviluppo, attuando una politica di sviluppo di sistema, quindi trasversale rispetto ai settori economici, con l'obiettivo di sviluppare tutte le possibili sinergie tra le imprese e l'ambiente di riferimento;
  • favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa e di iniziativa economica, tutelando i soggetti imprenditori o consumatori dalle forme di distorsione od abuso delle condizioni di libero mercato;
  • promuovere e valorizzare la cultura d'impresa favorendo e sostenendo, ai fini dello sviluppo imprenditoriale, l'informazione, la ricerca e le risorse culturali che caratterizzano la realtà sociale e produttiva bolognese.

Capo 3: funzioni della camera dell'economia

Art. 7 - Funzioni della Camera dell'Economia

  1. Nell'ambito della propria autonomia statutaria la Camera dell'Economia svolge tutte le funzioni stabilite dalla legge. Svolge inoltre ogni altra funzione propria, o delegata dallo Stato e da altri enti ed istituzioni, o in cooperazione con ogni altro soggetto pubblico o privato, ritenuta necessaria al perseguimento della propria missione.
  2. La Camera dell'Economia svolge funzioni di tipo:
    1. certificativo, per tutto quanto attiene ad esempio: alla raccolta e alla divulgazione dei dati, alla gestione di albi, ruoli ed elenchi e alla concessione di autorizzazioni, certificati e marchi; la Camera dell'Economia istituisce il Registro delle Imprese ai sensi della legge 580/93;
    2. regolativo, per tutto quanto attiene ad esempio: alla promozione ed alla costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti; alla predisposizione ed alla promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; alla promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; alla costituzione della Camera come parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; alla promozione di azioni per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile;
    3. di erogazione di servizi, in forma sussidiaria rispetto al mercato, per tutto quanto attiene al soddisfacimento delle necessità e delle esigenze del sistema delle imprese e della comunità economica;
    4. di promozione economica e di supporto degli interessi generali del sistema economico, per tutto quanto attiene ad esempio: alle azioni di proposta e rappresentanza degli interessi delle imprese e della comunità economica; alla realizzazione e alla gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale; alla formulazione di pareri e proposte alle amministrazioni dello stato, alle Regioni e agli enti locali sulle questioni ritenute importanti per l'economia del territorio di competenza;
    5. derivante da ogni altra attività delegata dallo Stato e da altri enti ed istituzioni pubbliche, anche nell'ambito dei processi di riordinamento o riorganizzazione delle funzioni statali nei diversi livelli ed articolazioni.

 Capo 4: il sistema delle relazioni camerali

 Art. 8 - Principi e forme di cooperazione

  1.  Al fine di perseguire la propria missione e di espletare le proprie funzioni la Camera dell'Economia collabora con lo Stato, con l'Unione Europea, con la Regione, con la Provincia, con i Comuni, con le associazioni di rappresentanza degli interessi economici e con tutti gli altri enti ed istituzioni nazionali ed internazionali che hanno poteri di intervento in materie di interesse per la comunità economica locale.
  2. Inoltre, al medesimo fine, la Camera dell'Economia può sviluppare rapporti e relazioni con ogni altro ente o soggetto pubblico o privato che possa permettere di concorrere alla promozione degli interessi generali dell'economia del territorio.
  3. La Camera dell'Economia può pertanto dotarsi di strumenti in tutte le forme giuridiche ed organizzative idonee a perseguire i suoi fini istituzionali, nelle modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.
     
Art. 9 - Relazioni con il sistema camerale

 

  1. La Camera dell'Economia riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra Camere di Commercio nelle sue forme associative di livello regionale, nazionale e internazionale ed in ogni altra modalità organizzativa di aggregazione o di partecipazione congiunta ad attività.
  2. La Camera dell'Economia riconosce in sé il valore del sistema camerale, come luogo al cui interno, dall'azione congiunta dei nodi del sistema, scaturisce valore aggiunto per ogni componente dello stesso.
  3. La Camera dell'Economia privilegia come modalità di azione interne al sistema camerale la creazione di economie di scala e di varietà, la produzione di sinergie, la gestione finalizzata di relazioni di scambio, la produzione e la circolazione di informazioni, competenze e conoscenze.
  4. In particolare la Camera dell'Economia riconosce il valore del sistema camerale e l'opportunità della funzione di integrazione tra le Camere di Commercio circa le modalità organizzative ed operative connesse all'istituzione del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 580/93.
  5. La Camera dell'Economia aderisce al livello nazionale del sistema camerale e ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 580/93 e dello statuto dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
  6. La Camera dell'Economia, come parte del sistema camerale, riconosce il valore dell'Unione Regionale dell'Emilia Romagna e ne può sostenere l'attività secondo i principi costitutivi dell'Unione Regionale medesima.
  7. La Camera dell'Economia può proporre l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali con altra Camera dell'Economia ai sensi e nelle modalità previste dall'articolo 1, comma tre, della legge 580/93.
     

TITOLO II: ORGANI DI GOVERNO

Capo 1: elenco degli organi

 

Art. 10 - Organi della Camera dell'Economia

Sono organi della Camera dell'Economia:

a) Il Consiglio;

b) La Giunta;

c) Il Presidente

d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Capo 2: il consiglio camerale

 Art. 11 - Funzioni del Consiglio 

  1. Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera dell'Economia. Esso è espressivo delle volontà, delle istanze e dei bisogni dell'universo delle imprese attive all'interno dell'ambito territoriale di riferimento sul piano dello sviluppo economico e comunque di ogni altro valore ed obiettivo definito dalla missione della Camera dell'Economia, così come specificato all'articolo 6 del presente statuto.
  2. La sua azione si esplica attraverso l'indirizzo e il controllo dell'attività camerale nonché attraverso la deliberazione degli atti fondamentali della Camera dell'Economia.
  3. In particolare il Consiglio ha le seguenti competenze:
    1. predisporre e deliberare lo statuto e le relative modifiche;
    2. eleggere tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
    3. nominare i membri del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 580/93;
    4. determinare gli indirizzi generali dell'attività della Camera dell'Economia;
    5. programmare l'attività della Camera dell'Economia attraverso la predisposizione di programmi pluriennali e di loro modificazioni o integrazioni;
    6. deliberare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
    7. deliberare gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera dell'Economia in conformità ai criteri di legge;
    8. svolgere funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività deliberati dal Consiglio;
    9. espletare opera di vigilanza sulla correttezza degli atti camerali, in ciò supportato dal Collegio dei Revisori dei conti;
    10. approvare i regolamenti di propria competenza, secondo quanto stabilito al Titolo VI del presente statuto;
    11. adempiere ad ogni altra funzione prevista dalla legge.
  4. Le competenze di cui ai punti (h) ed (i) sono definite nelle loro modalità di esercizio dal regolamento.
Art. 12 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Camera dell'Economia si compone di:

  • n° 30 consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici:

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA

Agricoltura 1
Artigianato 5
Industria 6
Commercio 5
Cooperazione 1
Turismo 2
Trasporti e Spedizioni 2
Credito 1
Assicurazioni 1
Servizi alle imprese 5
Altri settori (codici classificazione ATECO M, N, O – Istruzione, Sanità ed altri servizi sociali, Altri servizi pubblici, sociali e personali) 1
Totale 30
  • n° 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
  • n° 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori

I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici di cui al comma 1, sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n° 472/95 in attuazione dell'articolo 10 della legge 580/93.
2. Nel Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. La composizione del Consiglio nel comma 1 del presente articolo è soggetta alle variazioni previste dall'applicazione delle leggi vigenti e modificata in conseguenza.

Art. 13 - Nomina dei componenti ed insediamento del Consiglio
  1. Il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del Consiglio con decreto ai sensi del decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 501/96.
  2. Con il medesimo decreto il Presidente della Giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 580/93.
  3. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente della Camera dell'Economia sono presiedute dal componente più anziano d'età.

Art. 14 - Durata in carica
Il Consiglio camerale rimane in carica secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio

  1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni: per l'approvazione del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
  2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
  3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
  4. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non già stabilito dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario generale, di possibilità di ammissione di soggetti esterni al Consiglio e comunque ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.
  5. In relazione alle proprie necessità di funzionamento ed ai sensi della legge 580/93 il Consiglio può individuare ed istituire al proprio interno altri organi secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 16 - Commissioni consiliari

  1. Le Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio, possono essere istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
  2. Tali commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
  3. Il Consiglio camerale può deliberare che soggetti esperti in particolari e specifiche materie possano essere chiamati a far parte di tali commissioni.
  4. Le Commissioni consiliari, previa autorizzazione della Giunta, possono convocare in sede di commissione, per audizioni e pareri, soggetti esperti in materie per le quali non esista adeguata professionalità tra il personale della Camera.

 Art. 17 - Autonomia del consigliere camerale

Il consigliere camerale esercita le sue funzioni in autonomia e nell'interesse dell'intera economia provinciale senza vincoli di mandato imperativo.

Art. 18 - Entrata in carica del consigliere camerale

  1. Il consigliere camerale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed entra in carica al momento dell'insediamento del Consiglio o, in caso di surrogazione, al momento della sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale del decreto di sostituzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 501/96.
  2. I requisiti per la nomina a consigliere camerale e le cause ostative alla nomina stessa sono stabilite ai sensi dell'articolo 13 della legge 580/93.

Art. 19 - Decadenza dalla carica di consigliere camerale

  1. La decadenza dalla carica di consigliere avviene per la perdita dei requisiti per la nomina, ai sensi dell'articolo 13 della legge 580/93.
  2. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Giunta regionale.
  3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rimesse nelle mani del Presidente della Giunta regionale ed hanno carattere irrevocabile.

Art. 20 - Diritti dei consiglieri

  1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
    1. esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
    2. presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
    3. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
    4. ottenere dal Segretario camerale e dai dirigenti della Camera, nonché dagli enti, dalle aziende e dalle società dipendenti o controllate, copie di atti, documenti e informazioni, secondo le modalità previste dal regolamento ed essendo tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Il Consigliere ha diritto all'indennità di carica stabilita dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previste dalla legge.

Art. 21 - Doveri dei Consiglieri

  1. Nel caso del venir meno di requisiti necessari all'attribuzione della carica o per la sopravvenienza delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 13 della legge 580/93, i consiglieri sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della Camera dell'Economia che ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 501/96.
  2. Il consigliere camerale può assumere cariche in organi od incarichi gestionali presso ogni ente, azienda, consorzio, società dipendente, controllata o partecipata dalla Camera dell'Economia qualora agisca su mandato ed in rappresentanza della Camera dell'Economia stessa e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge. Qualora il consigliere non agisca su mandato o in rappresentanza della Camera dell'Economia, le condizioni di incompatibilità sono quelle definite dalla legge e vigono le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 22 - Scioglimento del Consiglio

Il Consiglio è sciolto con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato nei casi e secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge 580/93.

Capo 3: la giunta

Art. 23 - La Giunta
La Giunta è l'organo esecutivo collegiale della Camera dell'Economia e ne governa l'attività nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 24 - Composizione della Giunta
La giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri compreso tra sei e dieci, eletti dal Consiglio camerale al suo interno. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Art. 25 - Elezione della Giunta

  1. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 501/96.
  2. Si può procedere all'elezione a scrutinio palese qualora tutti i membri del Consiglio siano presenti alla seduta ed esprimano unanimemente tale volontà.

Art. 26 - Funzioni della Giunta camerale

  1. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
    1. predisporre il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo per l'approvazione del Consiglio camerale;
    2. riferire al Consiglio, a scadenze programmate e nell'ambito delle modalità previste dal regolamento, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale;
    3. adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, per il controllo sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del Segretario generale, in base a quanto previsto dalla legge 580/93 e dalle relative norme di attuazione;
    4. deliberare sulla concessione di incarichi di natura fiduciaria a soggetti esterni alla Camera dell'Economia;
    5. deliberare sulla partecipazione della Camera dell'Economia a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
    6. deliberare l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
  2. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera dell'Economia previste dalla legge 580/93 e dal presente statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo statuto al Consiglio o al Presidente.
  3. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni, gli atti di competenza della Giunta stessa che possono essere adottati straordinariamente e per motivi di urgenza dal Presidente, fermo restando che non rientrano nei poteri d'urgenza del Presidente gli atti sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4 della legge 580/93.
  4. La Giunta delibera infine in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica alla prima riunione successiva e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni.

Art. 27 - Modalità di funzionamento della Giunta

  1. La Giunta dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile secondo le modalità di legge.
  2. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera dell'Economia che ne determina l'ordine del giorno.
  3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
  4. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
  5. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
  6. Le modalità di funzionamento della Giunta per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto sono disciplinate dal regolamento.
     

Art. 28 - Doveri dei membri di Giunta

La carica di membro di Giunta è soggetta esclusivamente alle condizioni di incompatibilità previste all'art. 21 del presente statuto relative alla carica di consigliere camerale.

Art. 29 - Diritti dei membri di Giunta

  1. I membri di Giunta partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di voto.
  2. I membri della Giunta hanno diritto ad ottenere dal Segretario camerale e dai dirigenti della Camera dell'Economia, nonché dagli enti, dalle aziende e dalle società dipendenti o controllate, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nelle modalità previste dal regolamento ed essendo tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  3. Il membro di Giunta ha diritto all'indennità di carica stabilita dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge.
Art. 30 - Decadenza della Giunta

  1. La Giunta decade:
    1. per scioglimento del Consiglio camerale;
    2. per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
  2.  Nel caso di scioglimento del Consiglio camerale si fa riferimento alle procedure previste all'articolo 23 del presente statuto.
  3. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o nel caso specificato al comma 7 del presente articolo.
  4. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
  5. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
  6. Se la mozione è approvata la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta. Da questo momento vige la procedura di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 501/96, relativo a composizione ed elezione dei membri di Giunta.
  7. Qualora entro i termini di legge non siano stati predisposti per l'approvazione del Consiglio il bilancio di previsione o il conto consuntivo si applicano le disposizioni previste all'articolo 5 comma 2 della Legge 580/93, fatta salva la facoltà del Consiglio di procedere alla votazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 31 - Decadenza dalla carica di membro di Giunta

Il membro di Giunta decade dalla carica:

  1. nel caso della perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 13 della legge 580/93;
  2. nel caso dell'insorgenza delle incompatibilità di cui all'articolo 13 della legge 580/93;
  3. nel caso di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 32 - Dimissioni del membro di Giunta
Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera dell'Economia ed hanno carattere irrevocabile.

Art. 33 - Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari

  1. Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 501/96.
  2. All'atto del voto ciascun consigliere ha a disposizione un solo voto di preferenza.
  3. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere: in questo caso si applica la procedura di legge di cui all'articolo 18 del presente statuto.

Art. 34 - Deleghe al Presidente
La Giunta può delegare il Presidente ad assumere responsabilità e funzioni proprie della Giunta stessa in maniera temporanea o permanente nei casi previsti dalla legge.

Art. 35 - Nomina del Vicepresidente

La Giunta nomina tra i suoi membri il Vicepresidente con voto a maggioranza dei componenti. Il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni.

Capo 4: il presidente

 

Art. 36 - Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, a una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio decade. Il Ministro dell'Industria, commercio e artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

Art. 37 - Durata in carica e rieleggibilità del Presidente
Il Presidente dura in carica secondo le modalità di legge, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto una sola volta.

Art. 38 - Funzioni del Presidente

  1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento; in particolare il Presidente:
    1. esercita la rappresentanza istituzionale della Camera dell'Economia nei confronti di ogni altro soggetto pubblico o privato, promuovendo e tutelando l'immagine e l'attività del sistema delle imprese e dell'economia del territorio nel rispetto della missione camerale così come definita nello statuto;
    2. è il rappresentante legale della Camera dell'Economia ed in quanto tale svolge le funzioni attribuitegli dalla legge sugli atti camerali di tipo amministrativo. Il Presidente rappresenta in giudizio la Camera dell'Economia;
    3. convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio camerale, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dallo statuto;
    4. convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede la Giunta camerale disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dallo statuto;
    5. indirizza e promuove l'attività camerale nell'ambito dei deliberati del Consiglio e della Giunta;
    6. verifica gli andamenti di attività della Camera, controlla lo scostamento rispetto ai deliberati del Consiglio e della Giunta e relaziona ai suddetti organi nelle modalità previste dal regolamento.
  2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
  3. Il Presidente può delegare ai membri del Consiglio attività e funzioni proprie del suo ruolo, in maniera temporanea o permanente, nelle modalità previste dal regolamento e fatti salvi i casi previsti espressamente dalla legge.

Art. 39 - Sostituzione dei Consiglieri camerali

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera dell'Economia ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale che provvede alla sostituzione secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 40 - Ausilio di esperti
Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente può avvalersi, previa autorizzazione della Giunta, dell'opera e dell'ausilio di esperti in materie per le quali non esistano all'interno della Camera professionalità o competenze specifiche.

Art. 41 - Diritti del Presidente

Il Presidente ha diritto all'indennità di carica stabilita dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge.

Art. 42 - Decadenza del Presidente
Il Presidente decade:

  1. per scioglimento del Consiglio camerale;
  2. nel caso della perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 19 del presente statuto;
  3. per approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dall'art. 43 del presente statuto.
Art. 43 - Mozione di sfiducia al Presidente
  1. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che il Presidente abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o abbia compiuto atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera dell'Economia.
  2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
  3. La mozione deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
  4. Se la mozione è approvata il Presidente decade ed il Vicepresidente assume la presidenza del Consiglio ponendo immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta il primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Camera dell'Economia e procedendo allo scrutinio stesso secondo le norme previste dalla legge 580/93. Da questo momento valgono le norme della legge 580/93 e dell'articolo 36 del presente statuto per l'elezione del Presidente della Camera dell'Economia.

Art. 44 - Vincolo di mandato
Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato salvo quello previsto dalla legge.

Capo 5: il collegio dei revisori dei conti

 Art. 45 - Nomina del Collegio dei Revisori dei conti 

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge 580/93.
  2. I due membri supplenti sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Camera dell'Economia.
  3. Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da membri effettivi e membri supplenti, nomina al suo interno il Presidente.
  4. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni dalla data della nomina.

Art. 46 - Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti in conformità allo statuto, alle disposizioni di legge ed alle relative norme di attuazione, in particolare al decreto del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato n° 287/97, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera dell'Economia e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta. Il Collegio dei Revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
  2. Nelle suddette relazioni il Collegio dei Revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Art. 47 - Diritti del Collegio dei Revisori dei conti

 

  1. I Revisori dei conti hanno diritto di accesso ai documenti e agli atti della Camera dell'Economia.
  2. Ogni membro effettivo del Collegio dei Revisori dei conti ha diritto ad una indennità stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 11 della legge 580/93.
  3. Il membro supplente che subentra temporaneamente al membro effettivo diviene titolare della quota di indennità relativa al periodo di supplenza.
     
Art. 48 - Doveri del Collegio dei Revisori dei conti

 

  1. I Revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri secondo i principi di legge. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio, esercitando la loro responsabilità e gli eventuali obblighi di denuncia ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Ministero dell'Industria, commercio e artigianato n°287/97.
  2. Al Collegio dei Revisori dei conti, per quanto non disciplinato dal presente statuto e dalla legge, si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni in quanto compatibili e secondo le modalità previste dal regolamento e dagli istituiti principi di revisione.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Capo 1: organizzazione e dirigenza

Art. 49 - Principi generali
I criteri con cui la Camera dell'Economia si organizza e definisce le proprie modalità di funzionamento sono dipendenti e conseguenti rispetto alla missione camerale, così come definita dal presente statuto. I principi di riferimento per l'organizzazione camerale sono:

  • la coerenza tra modelli organizzativi adottati ed attività svolte;
  • la flessibilità delle forme organizzative stesse;
  • la qualità dei processi interni e dei servizi erogati;
  • la sussidiarietà e la complementarità rispetto alle istituzioni e ai soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della missione camerale;
  • la definizione delle politiche perseguite dalla Camera dell'Economia nei confronti degli interlocutori istituzionali, economici e sociali e la conseguente programmazione delle attività;
  • l'informazione come strumento organizzativo essenziale per garantire la partecipazione ed il coinvolgimento della comunità economica e sociale nelle scelte e nell'attività della Camera dell'Economia;
  • la trasparenza delle scelte di programma e l'accessibilità agli atti e ai procedimenti amministrativi.

Art. 50 - Organizzazione degli uffici e del personale

  1. La Camera promuove una cultura attiva dello sviluppo delle risorse professionali interne alla Camera stessa, persegue obiettivi di valorizzazione del personale ad ogni livello finalizzato alla crescita del patrimonio di competenze indispensabili al perseguimento della missione camerale, ricerca la collaborazione con il personale e le sue rappresentanze nella definizione delle più idonee modalità di organizzazione del lavoro, di sviluppo organizzativo e di creazione di percorsi di miglioramento professionale.
  2. La dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base dei principi stabiliti dallo statuto, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 51 - Decentramento organizzativo
Nel perseguimento della propria missione, e soprattutto al fine di salvaguardare la vicinanza al sistema delle imprese e le specificità economiche del territorio - con particolare riferimento alla zona di Imola - la Camera dell'Economia ha la facoltà di aprire nuove sedi ed uffici, di decentrare attività e servizi esistenti o di istituirne di nuovi e di distaccarvi il personale necessario, ovunque sia ritenuto utile ed opportuno nell'interesse generale delle imprese e dell'economia locale e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale dipendente.

Art. 52 - Distacco del personale

Nell'ambito dei principi e delle forme di cooperazione della Camera dell'Economia con altri enti ed istituzioni, così come stabiliti nell'articolo 8 del presente statuto, in relazione alle proprie funzioni la Camera dell'Economia può adottare i modelli organizzativi ritenuti più idonei, ivi compreso il distacco del proprio personale presso tali enti ed istituzioni, fatte salve le disposizioni di legge.

Art. 53 - Funzione dirigenziale

  1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili:
    • della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo della Camera dell'Economia, a cui partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte;
    • della correttezza amministrativa degli atti;
    • dell'efficienza della gestione.
  2. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

 

Art. 54 - Attribuzioni dei dirigenti
  1. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi della Camera dell'Economia, spetta ai dirigenti, limitatamente alle materie di propria competenza
    1. la emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio preveda accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o deliberazioni camerali;
    2. gli atti di amministrazione e gestione del personale, i provvedimenti disciplinari e l'attribuzione di premi ed incentivi economici al personale nell'ambito delle norme di legge e dei criteri stabiliti nel regolamento;
    3. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento;
    4. l'attribuzione, nell'ambito delle materie di propria competenza, di compiti e responsabilità al personale nonché l'individuazione dei responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
  2. Salva diversa previsione regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le unità organizzative cui sono proposti.
Art. 55 - Attribuzione della funzione di direzione 
  1. Le posizioni di dirigente o di responsabile di unità organizzativa ad alta specializzazione, possono essere ricoperte da personale dipendente dalla Camera dell'Economia di idonea qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato qualora sia richiesta una rilevante esperienza o professionalità acquisita in attività uguali od analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
  2. L'attribuzione della responsabilità di direzione spetta alla Giunta su proposta del Segretario generale.
  3. La responsabilità di direzione è attribuita a tempo determinato salvo rinnovo espresso. I dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, con un procedimento che garantisce il contraddittorio, e indipendentemente da eventuali specifiche azioni disciplinari, in caso di rilevanti inefficienze nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi assegnati.
Art. 56 - Il Segretario generale della Camera dell'Economia

 

  1. Il Segretario generale, su proposta del Presidente e designazione della Giunta è nominato dal Ministro dell'Industria, commercio e artigianato secondo le norme di legge.
  2. Il Segretario generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera dell'Economia, esercita i compiti che gli sono assegnati dalla legge ed assiste gli organi di governo della Camera dell'Economia. In particolare il Segretario coadiuva il Presidente nell'attività di governo della Camera dell'Economia e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, coordinando a tal fine le attività dei dirigenti e sovrintendendo al personale.
  3. Il Segretario generale adotta gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti alla responsabilità di un dirigente ovvero in vacanza del posto.

Capo 2: società esterne ed enti strumentali

Art. 57 - Principi generali 

  1. Per il perseguimento della sua missione e dei sui fini istituzionali, la Camera dell'Economia può utilizzare le forme organizzative più idonee e coerenti, istituendo aziende speciali, società di capitali, anche per azioni, o acquisendone partecipazioni.
  2. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dalla Giunta sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e agli interessi per l'economia locale che si intendono perseguire.
  3. La delibera relativa alla forma di gestione prescelta deve adeguatamente specificare in motivazione:
    • la produzione di beni e attività costituenti la gestione caratteristica ed il relativo collegamento con lo sviluppo economico locale;
    • gli elementi dimensionali dell'attività, anche in relazione alle altre funzioni camerali o ad eventuali modalità collaborative con altri enti ed istituzioni.
  4.  La delibera deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte, le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che rendono preferibile ed opportuna la scelta in questione.
  5. La delibera deve essere illustrata in Consiglio camerale.

 Art. 58 - Azienda speciale

  1.  L'azienda speciale camerale, ente strumentale della Camera dell'Economia oppure ente dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dalla Giunta camerale a maggioranza dei componenti.
  2. La delibera che istituisce una nuova azienda speciale deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente occorrente.
  3. L'azienda speciale è gestita secondo le modalità ed i criteri di legge, con particolare riferimento al decreto del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato n°287/97.
  4. Gli amministratori dell'azienda speciale sono nominati dalla Giunta camerale tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza professionale per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
  5. Il Presidente della Camera dell'Economia è di norma Presidente dell'azienda speciale, fatta salva la sua facoltà di rinuncia all'incarico: in tal caso il Presidente dell'azienda speciale è nominato dalla Giunta.
  6. I criteri di incompatibilità alla nomina di amministratore dell'azienda speciale sono disciplinati tramite apposito regolamento.
  7. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale è composto da un numero di membri definito dallo Statuto dell'azienda medesima.
  8. I candidati alla carica di Presidente o di consigliere di amministrazione all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dalla Camera dell'Economia.
  9. Il direttore dell'azienda speciale, cui compete la responsabilità gestionale, viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda che ne disciplina altresì le ipotesi di revoca.
  10. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'azienda speciale, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti, anche attraverso i propri componenti nominati nell'organo di amministrazione aziendale. I rapporti degli organi camerali con gli organi dell'azienda, ivi compreso con il Collegio dei Revisori dell'azienda, sono disciplinati nello statuto dell'azienda speciale.

Art. 59 - Partecipazioni a società di capitali

  1. La Camera dell'Economia può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale del sistema delle imprese.
  2. Al fine di garantire l'autonomia gestionale delle società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi della Camera dell'Economia, possono venire sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, su indicazione del Consiglio camerale su proposta della Giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Camera dell'Economia e società.
  3. L'indicazione dei criteri per la ripartizione del potere di nomina degli amministratori negli organi di governo delle società, quali risultano dalle intese intercorse tra la Camera dell'Economia ed ogni altro soggetto partecipante, deve essere riportata nella relativa deliberazione della Giunta di costituzione o partecipazione societaria.
  4. La Giunta camerale nomina i rappresentanti della Camera dell'Economia negli organi di governo delle società secondo i principi stabiliti dal regolamento, che disciplina altresì i prerequisiti per l'assunzione della carica, i criteri di incompatibilità ad essa relativi e le modalità di esercizio del potere di revoca.
  5. I candidati alla carica di amministratore all'atto della accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

Capo 3: Pianificazione delle ATTIVITÀ

Art. 60 - Principi della pianificazione

  1. Nell'esercizio delle sue attività la Camera dell'Economia fa proprio il principio della pianificazione poliennale delle stesse, nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento al decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 287/97, e nell'ambito dei poteri dei diversi organi camerali così come stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
  2. La funzione di pianificazione si esplica nella predisposizione da parte del Consiglio camerale di un documento di indirizzo che individui gli obiettivi di attività e le relative politiche nei confronti dei differenti interlocutori istituzionali della Camera, e nella conseguente impostazione del bilancio annuale e poliennale con ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse e sull'allocazione delle stesse rispetto alle priorità e ai principi di efficacia ed efficienza gestionale, nonché di chiarezza e di trasparenza delle scelte.
  3. La funzione di pianificazione, la predisposizione del documento di indirizzo e la sua implementazione, al fine del perseguimento della missione camerale nel rispetto dei valori e dei principi fissati, possono avvalersi degli strumenti ritenuti più idonei di confronto e collaborazione con le istituzioni economiche, politiche e sociali, come conferenze programmatiche, accordi di programma, protocolli di intesa, progetti finalizzati o simili.
  4. La Giunta, nell'ambito dei suoi poteri, cura la predisposizione delle metodologie e degli indicatori atti a stabilire periodicamente la coerenza dell'andamento rispetto agli obiettivi fissati. 
     

Capo 4: controllo delle ATTIVITÀ

Art. 61 - Nucleo di valutazione - Servizio di controllo interno
La Camera dell'Economia si dota di un nucleo di valutazione - Servizio di controllo interno, ai sensi del DL. 286/99 e successive modificazioni, ai fini di garantirsi un servizio di controllo interno. La composizione e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione sono definite dal regolamento.

Art. 62 - Qualità dei servizi
La Camera dell'Economia persegue una politica di qualificazione costante dei servizi da essa erogati e a tal scopo utilizza gli strumenti e le risorse necessari a garantire la definizione, il costante monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi. Le modalità di esercizio di tale funzione sono definite dal regolamento.

capo 5: INFORMAZIONE, trasparenza ed ACCESSIBILITÀ

Art. 63 - Diritto di informazione

  1. Al fine di promuovere la partecipazione della comunità economica e sociale alle scelte ed all'attività della Camera dell'Economia e di garantire la trasparenza delle stesse, la Camera dell'Economia valorizza e sostiene il diritto di informazione sul suo funzionamento istituzionale.
  2. In particolare la Camera dell'Economia rende pubblici, utilizzando i più idonei mezzi di comunicazione:
    1. il documento di indirizzo poliennale delle attività ed ogni sua integrazione nata nel confronto e nella collaborazione con le istituzioni economiche, politiche e sociali attraverso conferenze e patti di programma di carattere pubblico;
    2. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
    3. i dati disponibili che riguardino le condizioni di andamento e di sviluppo dell'economia generale e locale;
    4. le modalità di accesso ai servizi erogati dalla Camera dell'Economia per la migliore fruizione degli stessi.

Art. 64- Diritto di accesso ai documenti amministrativi

La Camera dell'Economia garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, delle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

Art. 65 - Rimando al regolamento
Il regolamento:

  1. disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti;
  2. disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad esternarli;
  3. detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito Ufficio Relazioni con il pubblico ovvero sviluppando attività di coordinamento e collaborazione nei confronti di altri enti ed istituzioni.

TITOLO IV: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 66 - Diritto di partecipazione
La Camera dell'Economia valorizza e promuove la partecipazione della comunità economica alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività e a tal scopo utilizza gli istituti di partecipazione più idonei.

Art. 67 - Istituti di consultazione

  1. Per facilitare l'espressione di specifici settori associativi od economici, anche di carattere territoriale, la Camera dell'Economia può istituire consulte tematiche a carattere permanente o temporaneo. In particolare, in riferimento alla specificità di zone produttive definite, la Camera potrà dotarsi degli strumenti organizzativi più idonei per valorizzarne l'espressione e le istanze.
  2. La Camera dell'Economia può consultare, con le modalità più idonee, l'universo delle imprese iscritte alla Camera su argomenti di particolare rilevanza per l'interesse generale delle imprese stesse, ovvero su un settore o un segmento particolare di imprese su temi a carattere specifico, e di rilevanza per quel solo settore o segmento, sentite le associazioni di categoria di quel settore o segmento di imprese.
  3. Gli ambiti, le modalità di esercizio e gli strumenti che si applicano a tutti gli istituti di consultazione suddetti, nonché i limiti degli stessi e le conseguenze che ne derivino per gli indirizzi dell'attività camerale, sono stabiliti da apposito regolamento che tenga conto della partecipazione e collaborazione delle associazioni di categoria rappresentative degli interessi economici del territorio.

TITOLO V: GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 68 - Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria

  1. I principi della gestione patrimoniale e finanziaria cui si uniforma la Camera dell'Economia e che adotta in sede statutaria e regolamentare sono stabiliti per legge.
  2. I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottati nell'apposito regolamento della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera dell'Economia sono definiti dall'articolo 18 della legge 580/93 e dal decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 287 del 23 luglio 1997, nonché dalle altre leggi dello Stato vigenti in materia.
Art. 69 - Controllo economico della gestione
  1. In conformità alla legge, la Camera dell'Economia attua, attraverso la costituzione di un apposito ufficio, forme di controllo economico interno della gestione al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività camerale, riferita ai centri di gestione economica per aree di attività, ed i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazione contabile.
  2. La metodologia adottata per il controllo economico della gestione è definita nel regolamento in conformità all'articolo 27 del decreto del Ministero dell'Industria, commercio e artigianato n. 287/97.

Art. 70 - Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti
Agli amministratori ed ai dirigenti della Camera di commercio si applicano le norme di responsabilità previste dalla legge. In particolare ad amministratori e dirigenti corre l'obbligo di denuncia nei casi e nelle modalità previste dall'articolo 70 del decreto del Ministero dell'Industria, commercio e artigianato n. 287/97.

Art. 71 - Determinazione del diritto annuale

  1. La Camera dell'Economia può aumentare fino ad un massimo del 20 per cento la misura per l'esercizio di riferimento del diritto annuale ai sensi e nelle modalità previste dall'articolo 18, comma 5, della legge 580/93.
  2. La deliberazione in merito viene adottata dal Consiglio camerale a maggioranza dei componenti.

Art. 72 - Fondo di perequazione

 La Camera di commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso Unioncamere, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della legge 580/93 e nelle modalità stabilite dalla legge.

 

TITOLO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 73 - Pubblicazione dello statuto
Lo statuto, approvato nelle modalità previste, è reso pubblico in via obbligatoria per affissione all'albo camerale. Può inoltre essere reso pubblico nelle altre modalità ritenute opportune dal Consiglio per ottenere la migliore pubblicizzazione dello stesso presso la comunità economica e sociale e nei confronti di ogni altra istituzione.

Art. 74- Revisione dello statuto

  1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio ed in conformità ai principi dell'articolo 3 della legge 580/93.
  2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 75 - Revisione delle modalità di costituzione del Consiglio della Camera di commercio

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 580/93 e delle successive disposizioni di legge, il Consiglio può procedere ad una revisione delle modalità di costituzione del Consiglio camerale definite nel presente statuto.
La proposta di revisione delle modalità di costituzione del Consiglio camerale deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione della nuova modalità di costituzione del Consiglio camerale.
2. La modificazione delle modalità di costituzione del Consiglio camerale segue la procedura di revisione dello statuto di cui all'articolo 74 del presente statuto.

Art. 76 - Adozione dei regolamenti

  1. I regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati dalla Giunta, a maggioranza dei suoi componenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
  2. Fanno eccezione i regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio camerale e della Giunta, di cui agli artt. 15 e 27 del presente statuto, che sono approvati dal medesimo Consiglio camerale a maggioranza dei suoi componenti entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

Art. 77 - Disciplina transitoria
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello statuto medesimo.

Art. 78 - Revisione dei regolamenti
Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive dei regolamenti richiamati nello statuto sono deliberate dalla Giunta a maggioranza dei suoi componenti, ad esclusione del regolamento relativo al funzionamento del Consiglio camerale e della Giunta le cui modifiche sono deliberate dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 79 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti.